Ancora possibile per il 2015 il regime agevolato dei minimi
Il governo ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2015, per coloro che decidono di aprire una partita Iva, la possibilità di adesione al vecchio regime dei minimi con applicazione del regime fiscale agevolato al 5%.
Si tratta sostanzialmente della riproposizione, anche per il 2015, del regime dei minimi.
La proroga ha decorrenza a partire dal 1° gennaio 2015, questo vuol dire che chi ha aperto partita iva successivamente a tale data potrà usufruire ancora del vantaggio legato alla minore aliquota di tassazione, 5%, al posto della più onerosa del 15% prevista dalla legge di Stabilità per il nuovo regime forfettario anche essa in vigore per il 2015.
Chiaramente, ai fini della applicazione di tale regime di favore, occorre che il soggetto non dichiari compensi superiori a 30.000 euro. Inoltre va ricordato che il regime prevede un limite temporale di adesione stabilito in cinque anni e comunque, superato il quinquennio, la permanenza al massimo fino al compimento del 35esimo anno di età.
Ciò significa che per il 2015 i professionisti e i lavoratori autonomi potranno scegliere se aderire al vecchio regime dei minimi o al nuovo regime forfettario, che prevede, come detto, un’aliquota di tassazione al 15% per compensi compresi tra i 15.000 e i 40.000 euro, a seconda dell’attività che si svolge e senza limiti temporali o anagrafici.
È importante ricordare che la proroga per il 2015 riguarda solo ed esclusivamente il regime agevolato di cui all’art.27, co.3 D.L. n.98/11 e non anche il c.d. “forfettino” di cui all’art.13 L. n.388/00 (meglio noto come regime delle “neoattività”) che quindi risulta abrogato a far data dal 1° gennaio 2015.
Cosa fare nel caso in cui nel 2015 siano già state emesse fatture in applicazione di regimi differenti da quello del prorogato regime fiscale di vantaggio? Possono verificarsi due casi:
- emissione di fattura sulla base del regime ordinario,
- emissione di fattura sulla base del regime forfettario introdotto dalla finanziaria 2015.
Nel primo caso la fattura sarà stata emessa con Iva, sarà quindi possibile emettere una nota di variazione ex art.26 d.P.R. n.633/72 con restituzione dell’Iva pagata.
Nel secondo caso la fattura è stata comunque emessa senza Iva e con la dizione “operazione senza applicazione dell’iva ai sensi dell’art.1, co.58 L. n.190/14”, in tal caso non è necessaria alcuna nota di variazione ma è ipotizzabile e auspicabile la sostituzione della fattura con altro documento analogo riportante la seguente dizione: “operazione senza applicazione dell’iva ai sensi dell’art.1, co.100 L. n.244/07. Regime fiscale di vantaggio per la imprenditoria femminile e per i lavoratori in mobilità ex art.27, commi 1 e 2 D.L. n.98/11”.
Una ultima annotazione in tema di contributi previdenziali. Il legislatore ha previsto per i soggetti che si avvalgono del regime dei forfettario i di cui all’art.1, co.58 L. n.190/14, l’applicazione di un regime contributivo di favore in base al quale i contributi previdenziali sono dovuti sul reddito effettivo senza versamento della quota fissa. Tale regime contributivo agevolato non è applicabile al regime dei minimi ex art.1, co.100 L. n.244/07 con la conseguenza che chi lo sceglie dovrà versare i contributi minimi e gli eccedenti il minimale.